Sito dell'A.N.P.I. di LISSONE - Sezione "Emilio Diligenti"

L'emancipazione femminile: il lungo cammino verso il voto delle donne

3 Mars 2024 , Rédigé par Renato Publié dans #La Resistenza delle donne

La decisione di ammettere le donne al voto venne presa formalmente a poco più di due mesi dalla conclusione del conflitto, ma essa era maturata fin dal 1944. Soprattutto i leader dei più importanti partiti di massa, DC e PCI, erano infatti ormai convinti, nonostante le resistenze della base, della necessità di un provvedimento che avrebbe incluso nella dialettica tra cittadini e forze politiche una componente essenziale alla vita del Paese e avrebbe inevitabilmente modificato contenuti e metodi dell’organizzazione del consenso.

Alcune formazioni di punta del movimento femminile fecero sentire la loro voce, oltre che per sollecitare le cose, per ribadire che un simile risultato non si configurava nei termini di una pura e semplice concessione. Nell’ottobre 1944 l’UDI, insieme a due associazioni che avevano alle spalle una storia gloriosa, e cioè l’Alleanza femminile pro suffragio e la FILDIS (Federazione italiana laureate e diplomate istituti superiori), inviò un promemoria al capo del governo Bonomi, affinché l’estensione alle donne del voto e dell’eleggibilità fosse tenuta presente nell’elaborazione delle leggi elettorali da introdurre per le future consultazioni. Nello stesso mese, più esattamente il 25, sempre l’UDI indisse a Roma un incontro con le esponenti di DC, PRI, PCI, PSIUP, Partito d'Azione, PLI, Sinistra cristiana, Democrazia del lavoro e delle due associazioni già nominate. Dalla riunione nacque un Comitato pro voto, che il 27 sottopose un promemoria al CLN nazionale. Il 15 novembre un gruppo di donne presentò una mozione al CLN e nello stesso mese il Comitato pro voto si fece promotore di altre iniziative, come la stampa di un opuscolo e la stesura di una petizione, diffusa dal Comitato di iniziativa dell’UDI, per raccogliere il maggior numero possibile di firme.

Parallelamente venne indetta una settimana nazionale di mobilitazione, che in realtà non ebbe luogo in seguito alle decisioni adottate in seno al governo. In un’Italia ancora divisa in due, con il Centro-Sud liberato e la Repubblica di Salò nel Nord occupato dai tedeschi, a Roma su richiesta di De Gasperi e Togliatti la questione venne infatti esaminata dal Consiglio dei ministri il 24 gennaio 1945. Il 30 si ebbe l’approvazione, ratificata con il decreto luogotenenziale n. 23, datato febbraio 1945, un breve testo il quale stabiliva all’art. 2 che, vista l’imminente formazione nei Comuni delle liste elettorali, nelle suddette si iscrivessero in liste separate le elettrici.

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Decreto luogotenenziale febbraio 1945, n. 23

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE febbraio 1945

Estensione alle donne del diritto di voto

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

 In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1914, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

 Art. 1

Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919 n. 1495.

 Art. 2

È ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni. Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.

 Art. 3

Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940 n. 635.

 Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addì febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - TUPINI


Paura del voto femminile

 Alla vigilia delle prime elezioni in cui anche le donne vennero chiamate ad esprimere il proprio parere, nes­suna forza politica poté ignorare quale enorme importanza avrebbe assunto l’elettorato femminile, che, con 14.610.845 persone che acquisirono il diritto a recarsi per la prima volta in una cabina elettorale, costituiva circa il 53% del totale.

De Gasperi e Togliatti erano fondamentalmente concordi sull’estensione del suffragio, ma dovettero scontrarsi con la diffidenza che il provvedimento suscitò, per motivi diversi, all’interno dei loro partiti.

Nel PCI i dubbi circa i risultati delle urne erano legati al timore che le donne si lasciassero troppo influenzare dai loro parroci e dalla Chiesa.

Le perplessità democristiane erano invece legate alla possibilità che, con la nuova partecipazione alla vita politica, esse si allontanassero progressivamente dai valori tradizionali, incrinando così l’unità della famiglia.

Per Nenni e per i socialisti il voto femminile era sicuramente un fatto positivo, ma potenzialmente pericoloso. Il Partito Liberale, il Partito Repubblicano e il Partito d'Azione si mostrarono a volte indifferenti, a volte diffidenti verso il voto alle donne, per timore che risultasse un vantaggio per i partiti di massa.

In più casi venne addirittura rinfacciato alle italiane di essere arrivate al diritto di voto senza aver fatto gran che per ottenerlo, di non aver avuto un movimento suffragista veramente combattivo e consapevole, come ad esempio quello inglese, e molti ribadirono che le donne erano assolutamente impreparate a compiere il loro dovere elettorale

 2 giugno 1946 file ai seggi     


Alle urne

In Italia le donne cominciarono ad esercitare il diritto di voto a partire dalle elezioni amministrative che si tennero in tutta la Penisola fra marzo e aprile 1946. Il 2 giugno dello stesso anno si recarono di nuovo alle urne per il referendum monarchia-repubblica e l’elezione dell’Assemblea Costituente.

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"IN ITALIA SI VOTA

CASTELGANDOLFO - Per fa prima volta dopo ventiquattro anni si sono avute libere elezioni in Italia. Tanto nelle città come nei piccoli centri tutti hanno votato in un ambiente assolutamente calmo. In molti casi le donne, specialmente le contadine, sono state le prime a recarsi alle urne". L'Europeo, 25 marzo 1946


Il 2 giugno 1946, su 556 membri totali vennero elette 21 donne all'Assemblea Costituente.

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La DC, che aveva ottenuto il 35,2% dei voti e 207 costituenti, aveva fra i suoi rappresentanti 9 donne.

Il PSIUP aveva il 20,7%, 115 seggi e 2 donne. Il PCI ottenne il 19% dei consensi, 104 costituenti e fra di essi 9 donne.

40 seggi andarono a vari gruppi moderati, 30 seggi al Partito dell’Uomo Qualunque, di cui uno assegnato a una donna. 23 seggi furono assegnati ai repubblicani e 7 al Partito d'Azione: fra le loro fila nessuna donna.

Le ventuno costituenti appartenevano prevalentemente alla classe media. Tredici erano laureate, soprattutto in materie umanistiche; c'erano poi un’impiegata e una casalinga; due delle comuniste erano state operaie. Avevano nel complesso una buona cultura e provenivano, per la maggior parte dal Centro-Nord del Paese, dove lo sviluppo economico era stato più precoce e dove si era vissuta la Resistenza.


 I lavori dell’Assemblea Costituente 

L’Assemblea Costituente si riunì per la prima volta nel Palazzo di Montecitorio il 25 giugno 1946. Nel corso di quella seduta venne eletto presidente dell’Assemblea Giuseppe Saragat, in seguito dimissionario e sostituito, l’8 febbraio 1947, da Umberto Terracini.

Il 28 giugno 1946 l’Assemblea procedette all’elezione del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, il quale avrebbe esercitato le sue funzioni fino a quando non fosse stato nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione che sarebbe stata approvata dall’Assemblea.

Ai fini di un più efficiente svolgimento del proprio lavoro, l’Assemblea deliberò la nomina di una Commissione per la Costituzione, composta di 75 membri scelti dal presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari in modo da garantire la partecipazione della totalità delle forze politiche, con l’incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell’Assemblea. La Commissione, nominata il 19 luglio 1946 e presieduta da Meuccio Ruini, procedette nei suoi lavori articolandosi in tre sottocommissioni: la prima sui diritti e doveri dei cittadini; la seconda sull’ordinamento costituzionale della Repubblica (divisa a sua volta in due sezioni, per il potere esecutivo e il potere giudiziario, più un comitato di dieci deputati per la redazione di un progetto articolato sull’ordinamento regionale); la terza sui diritti e doveri economico-sociali.

Le donne fra i 75 membri della Commissione furono:

Maria Federici, per la DC, Lina Merlin, per il PSl, Teresa Noce e Nilde lotti, per il PCI; il 6 febbraio 1947 si aggiunse Angela Gotelli (DC).

Una volta terminato il lavoro delle sottocommissioni, la Commissione dei 75 affidò l’incarico di redigere un progetto organico e unitario ad un comitato di redazione, composto di 18 membri. Il comitato approntò il progetto di Costituzione e lo sottopose alla Commissione per la Costituzione, che approvò a sua volta il testo con lievi modifiche e lo presentò il 31 gennaio 1947 all’Assemblea Costituente. Il comitato di redazione ebbe anche l’incarico di rappresentare la Commissione dei 75 durante la discussione presso l’Assemblea plenaria, che si svolse dal 4 marzo al 20 dicembre 1947; il testo definitivo venne presentato all’Assemblea che lo votò il 22 dicembre 1947. La Costituzione venne promulgata il 27 dicembre dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò in vigore il gennaio 1948.


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La parità tra uomini e donne è affermata in particola­re negli articoli 3, 29, 31, 37, 48 e 51 della Costituzione italiana.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 51

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario alloro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 

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